A TUTTI GLI AVVOCATI ED AI PRATICANTI ABILITATI INSERITI NELLE LISTE DELLE DIFESE D’UFFICIO
Cari Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine, a seguito della sentenza n. 106/2010 della Corte Costituzionale, depositata in data 17 marzo 2010 e di prossima pubblicazione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano ai praticanti abilitati di assumere la difesa d’ufficio nei procedimenti pendenti avanti al Giudice di pace ed al Tribunale in composizione monocratica per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p.,
invita
i praticanti ai quali venisse comunicata la nomina a difensore d’ufficio, a segnalare immediatamente la propria impossibilità ad assumere l’incarico, ed altresì, in riferimento ai procedimenti pendenti nei quali già avessero esercitato la funzione di difensore d’ufficio, a segnalare all’autorità giudiziaria procedente ed all’assistito la sopravvenuta impossibilità a proseguire nell’incarico.
Inoltre, richiamato il disposto di cui all’art. 97 comma IV ultima parte c.p.p.,
invita
gli avvocati iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, relativamente ai procedimenti nei quali abbiano assunto ed esercitino tale funzione, a non nominare come propri sostituti praticanti abilitati
Cordiali saluti.
Il Segretario Il Presidente
f.to avv. Franco Tagliaferri f.to avv. Ermete Aiello
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